Come essere Chiesa sinodale missionaria? È questo l’interrogativo di fondo da cui parte l’Instrumentum laboris (IL) della prossima sessione del Sinodo dei vescovi, in programma dal 2 al 27 ottobre sul tema Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione, la seconda della XVI Assemblea generale ordinaria, dopo quella del 2023.
Sono trascorsi 50 anni dal quel 16 luglio 1974 quando, dopo numerosi tentativi, finalmente fu istituita la quarta provincia sarda con Oristano capoluogo.
L’alimentazione è parte integrante di un corretto stile di vita che aiuta a prevenire ed evitare il peggioramento di molteplici malattie come, per esempio, quelle inerenti all’apparato cardiovascolare. Si stima che un’alimentazione sana ed equilibrata possa ridurre di un terzo le malattie cardiovascolari.
di Alessandro Cabiddu, medico
Siamo di nuovo a giugno, il caldo inizia a farsi sentire, la scuola è appena terminata e il desiderio di staccare e andare in vacanza è forte.
Solo negli ultimi anni, grazie a una scrupolosa verifica delle fonti, è stato possibile rettificare alcuni assunti della storiografia, quindi correggere certe supposizioni a suo tempo avanzate (e poi date a lungo per certe) in merito alla genealogia dei regnanti arborensi.
di Nadir Danieli
Nessuno di noi lo fa volentieri, eppure talvolta è indispensabile: andare dal medico, oppure in ospedale, iniziare una terapia, sottoporsi a un intervento. Purtroppo, anche se raramente, in diverse fasi della pratica medica può capitare un errore: si tratta di situazioni in cui si verifica un’omissione di intervento o un intervento inappropriato, tale da causare un fatto clinicamente significativo a danno del paziente, influenzandone salute e benessere.
di Mauro Solinas, avvocato
Naturalmente non tutti gli eventi avversi sono attribuibili a errori, ma solo quelli che potevano essere evitati. Può trattarsi di un’errata diagnosi o prescrizione terapeutica, oppure della gestione inadeguata di procedure mediche: in pratica, di una deviazione da quelle condotte che sono generalmente ritenute appropriate.
Volendo schematizzare, l’errore medico può essere diagnostico, quando il sanitario non identifica correttamente una malattia o ne sottostima la gravità; terapeutico, se coinvolge la somministrazione di trattamenti sbagliati o la gestione inadeguata delle terapie prescritte; chirurgico, quando si verifica durante un intervento chirurgico; di somministrazione di farmaci, con errori nella prescrizione, dosaggio o somministrazione dei medicinali; di gestione delle informazioni cliniche, in quanto può portare a decisioni errate basate su dati clinicamente inesatti; di informazione del paziente, quando il medico non gli fornisce informazioni complete e comprensibili sulle opzioni di trattamento, rischi e benefici, potendo così comprometterne il consenso informato.
Talvolta l’errore non ha conseguenze apprezzabili, ma ci sono casi in cui, invece, il paziente subisce un danno, che può essere biologico se egli ha subìto una lesione a livello corporeo o mentale; patrimoniale se si riferisce alle spese mediche sostenute a seguito dell’errore, o alla perdita di guadagno; morale in quanto connesso alle sofferenze psicofisiche patite; e infine esistenziale quando coinvolge la sfera dell’esistenza, che può subire un impatto significativo a lungo termine. Occorre considerare che la responsabilità della struttura medica è generalmente ritenuta contrattuale (si tratta del cosiddetto contratto di spedalità), a differenza di quella del medico, scelto dalla struttura per effettuare la prestazione sanitaria al paziente: in questo caso, non essendoci un contratto fra medico e paziente, la sua responsabilità viene detta extracontrattuale.
La distinzione è importante nel momento in cui si affronta l’aspetto del danno: qualora ci sia stata una pattuizione individuale, e cioè un accordo diretto fra paziente e medico (pensiamo agli esempi, oggi frequentissimi, nel campo della medicina estetica), anche la responsabilità di quest’ultimo viene considerata contrattuale. Se si verifica un danno, il paziente (così come i suoi familiari in caso di decesso) può avere diritto a un risarcimento. Per ottenerlo deve dimostrare l’esistenza del rapporto tra le azioni del medico o della struttura, ritenute erronee, e il danno stesso.
Se formula la richiesta nei confronti della struttura sanitaria, il paziente non è però tenuto a dimostrare l’errore medico, ma è la struttura stessa a dover provare di avere agito correttamente, o a dover dimostrare che l’inadempimento (o l’adempimento inesatto) è stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile. Se invece il paziente rivolge la richiesta al medico, deve anche dare prova dell’esistenza del fatto illecito, e cioè dimostrare l’errore che egli ha commesso.