Siamo di nuovo a giugno, il caldo inizia a farsi sentire, la scuola è appena terminata e il desiderio di staccare e andare in vacanza è forte.
In famiglia, ma anche da soli, si pianifica un viaggio, si cercano i mezzi di trasporto più convenienti e gli alberghi più comodi, provando comunque a rimanere nel budget: dopotutto, i risparmi messi faticosamente da parte dovrebbero consentire di trarre il massimo dai giorni programmati per lo svago e il riposo.
L’ultima cosa che ciascuno non si augura è che possano insorgere problemi o inconvenienti, ma tant’è: purtroppo può succedere, e la casistica comprende il classico overbooking, la cancellazione dei voli o delle prenotazioni, l’eccessivo ritardo, la qualità delle strutture alberghiere, la mancanza di igiene o di sicurezza, i rumori troppo forti.
Tutto questo può influenzare negativamente la qualità della vacanza e riflettersi in danni economici o emotivi: nei casi più gravi può addirittura parlarsi di vacanza rovinata. Quando il danno è di ridotta importanza, quasi sempre ci si accorda facilmente: può essere l’offerta di un pasto in un ristorante convenzionato, oppure l’omaggio di due biglietti per assistere a uno spettacolo.
Ma quando invece la negligenza o la cattiva gestione da parte del fornitore di servizi è tale da rovinare la vacanza, può essere chiesto un risarcimento in funzione del tempo inutilmente trascorso e dell’irripetibilità dell’occasione perduta. Tale risarcimento può includere il rimborso delle spese per la vacanza e per quelle di viaggio, nonché la compensazione per il disagio o la perdita di godimento: a condizione, però, che il danno sia stato causato dal fornitore di servizi. Se per esempio un’escursione viene annullata a causa dello sciopero dei mezzi di trasporto locali, il risarcimento non è dovuto, a meno che sia stata stipulata un’apposita polizza di assicurazione che lo comprenda in modo specifico. Quando la prenotazione della vacanza include varie escursioni e attività ricreative, e molte di queste vengono cancellate a causa di cattiva organizzazione, il risarcimento è dovuto per la delusione e lo stress causati dalla mancata realizzazione delle aspettative.
Quando la prenotazione del pacchetto vacanza include il soggiorno in un albergo di lusso, e all’arrivo si scopre che l’albergo è di qualità sensibilmente inferiore, con camere sporche e servizi inadeguati, può essere chiesto un risarcimento sia per il danno materiale (i costi) che per quello morale (il disagio). Quali sono, pertanto, gli elementi da prendere in considerazione quando si valuti la possibilità di chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata?
Oltre alla gravità dell’inadempimento, che deve superare la cosiddetta tolleranza delle lesioni minime, va tenuto presente che devono essere fornite prove sufficienti del disagio subìto, come testimonianze, fotografie, filmati o documentazione scritta; inoltre il danno deve essere quantificato, e pertanto è utile tenere traccia documentata delle spese sostenute. Il disagio morale, tuttavia, può essere determinato forfettariamente. Infine, è importante che la richiesta, indirizzata all’organizzatore o al venditore del pacchetto turistico (e cioè al tour operator o all’agenzia di viaggio) a seconda di chi abbia assunto contrattualmente l’obbligo di risarcimento, venga effettuata entro un preciso termine di prescrizione, che è fissato dal Codice del turismo in tre anni, calcolato a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Mauro Solinas, avvocato