A volte succede: davanti a fatti di cronaca controversi, quando il colpevole può essere più di uno, e più di uno i possibili esiti del processo, quasi inconsciamente diventiamo i giudici. È stato lui/lei, è chiaro, è colpa sua. Ogni tanto, però, accade qualcosa che spinge a riflettere, e fa intuire la complessità del compito di chi, per lavoro, deve giudicare.
Mauro Solinas, avvocato
Recentemente è tornato alla ribalta un tragico caso di diciotto anni fa, e la domanda che molti si fanno è: davvero le cose sono sempre come sembrano? Davvero sono stati considerati tutti gli elementi, la legge è stata applicata correttamente, ed è stato punito chi è realmente colpevole? Ci si aspetta che la risposta a queste domande sia sempre positiva, tanto nei casi in cui potrebbero esistere possibili colpevoli rimasti nell’ombra, quanto, soprattutto, quando le persone coinvolte nella vicenda siano tutte conosciute fin da subito e si tratti di attribuire la responsabilità.
Questa riguarda le conseguenze che deve affrontare chi viola una norma giuridica, e tali conseguenze sono legate al modo in cui una persona ha agito o, anche, ha deciso di non agire. Quando sentiamo dire L’ha fatto apposta, oppure È stato un errore, stiamo ascoltando la definizione semplificata dei concetti di dolo e colpa: nel primo caso la persona agisce volontariamente e consapevolmente per ottenere un certo risultato, anche se questo comporta un danno per altri. Nel secondo, invece, la persona provoca un danno non volontariamente, ma per negligenza, imprudenza o imperizia, oppure per aver violato una norma di condotta: in sostanza, per disattenzione o mancanza di cautela.
Nel diritto penale ciò influisce sulla gravità della pena (un reato commesso con dolo è punito più severamente di uno commesso per colpa); nel diritto civile cambia il tipo di responsabilità e può influenzare il risarcimento; nel diritto delle assicurazioni alcune polizze coprono i danni causati per colpa, ma non quelli causati con dolo. Cosa hanno a che vedere questi concetti con l’individuazione del colpevole? Non dovrebbero essere presi in considerazione in un momento successivo? Se non c’è il colpevole, a chi li applichiamo?
La materia non è semplice e, poiché si dice che un esempio vale più di mille parole, proviamo così: nel Digesto, che è una raccolta di frammenti di opere di giuristi romani classici, il giurista Fabius Mela racconta la storia di un barbiere di Roma che fa la barba a uno schiavo seduto su uno sgabello fuori dalla bottega. Dei ragazzi lì vicino giocano a palla, e uno di essi calcia il pallone così forte da colpire la mano del barbiere, portandolo accidentalmente a tagliare la gola dello schiavo.
Il padrone dello schiavo ucciso si rivolge al giurista per sapere contro chi debba agire: il barbiere o chi ha calciato la palla? Se si considera il nesso causale, cioè il legame tra l’azione e l’evento dannoso, l’indagine condurrebbe a tutti i soggetti implicati: il barbiere, per avere esercitato la propria attività in un luogo diverso dalla bottega, e cioè la strada; il ragazzo, per la particolare violenza della forza impressa sulla palla; perfino lo schiavo, per la sua superficialità essendosi affidato al barbiere che aveva lo sgabello in un posto pericoloso.
Per Fabius Mela, invece, occorre considerare la colpa, ma l’analisi della condotta di ciascuno lo porta, di fatto, a non risolvere il problema. Ecco perché giudicare è così complesso: occorre comunque dare una soluzione, applicando diligentemente tutte le regole.
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