Giovedì, 02 Aprile 2026

 

Il 22 e 23 marzo 2026 si vota per il Referendum costituzionale sulla giustizia, spesso sintetizzato come referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Si tratta di un referendum confermativo: cittadine e cittadini sono chiamati ad approvare o respingere una legge costituzionale già approvata dal Parlamento. 

di Mauro Solinas

È importante evidenziare che la riforma non interviene sul funzionamento dei processi civili e penali, non modifica il codice di procedura penale e non produce effetti immediati sull’efficienza della giustizia o sulla parità tra accusa e difesa.

L’oggetto del voto riguarda invece l’assetto costituzionale della magistratura e il suo sistema di autogoverno. La Corte di Cassazione ha riformulato il testo alla luce delle oltre 500mila firme raccolte depositata dal Comitato dei 15 promotori.

La modifica riguarda infatti un’integrazione ritenuta necessaria: nel quesito deve essere esplicitato quali articoli della Costituzione vengono modificati dalla legge di revisione costituzionale sottoposta a referendum. Il nuovo testo cambia così: Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo: Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?

Per i cittadini comunque cambia poco o nulla. Anzi, il nuovo quesito risulta più tecnico e complesso rispetto al precedente. In sostanza la riformulazione, probabilmente, è significativa per i giuristi più esperti, ma non è detto che potrà influenzare il voto in un senso o nell’altro.

Nel dibattito pubblico la separazione delle carriere viene spesso presentata come risposta a una presunta commistione tra giudici e pubblici ministeri. I dati disponibili indicano peraltro che il passaggio di un magistrato da una funzione all’altra è oggi poco comune, con percentuali inferiori allo 0,5% dell’organico complessivo.

Il punto centrale della riforma, come detto all’inizio, non è il processo, ma il Consiglio superiore della magistratura (Csm), l’organo che la Costituzione individua come garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, intesa come terzo potere dello Stato.

La legge costituzionale modifica diversi articoli della Carta, introducendo in modo esplicito la distinzione tra magistratura giudicante e magistratura requirente (pubblici ministeri). La riforma conferma che la magistratura resta un ordine autonomo e indipendente, ma specifica che essa è composta da due carriere distinte: quella dei giudici e quella dei pubblici ministeri. La disciplina concreta della separazione, peraltro, è rinviata in buona parte a future leggi ordinarie, che dovranno ridefinire l’ordinamento giudiziario alla luce delle nuove previsioni costituzionali.

Come conseguenza della separazione delle carriere, verrebbero creati due Csm distinti: uno competente per i magistrati giudicanti, e uno per i magistrati requirenti. Entrambi sarebbero presieduti dal Presidente della Repubblica, che conserva così il suo ruolo di garanzia. Una delle principali novità riguarda il metodo di selezione dei componenti dei due Csm, in quanto la riforma modifica l’attuale sistema introducendo, per la prima volta, una quota di magistrati e di componenti laici scelti mediante sorteggio.

Per questi ultimi, il sorteggio avverrebbe a partire da un elenco di professori universitari e avvocati selezionato dal Parlamento. Molti aspetti operativi, anche in questo caso, restano demandati a successive leggi ordinarie. I nuovi Csm manterrebbero le competenze su assunzioni, trasferimenti, assegnazioni e valutazioni di professionalità dei magistrati, ma perderebbero il potere disciplinare.

Si tratta di uno dei cambiamenti più rilevanti rispetto all’assetto attuale, e su cui il dibattito è piuttosto vivace. La funzione disciplinare verrebbe attribuita a un nuovo organo, chiamato Alta Corte disciplinare, composta da magistrati e membri laici.

La maggioranza dei componenti proverrebbe dalla magistratura, ma solo tra magistrati che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità. Il presidente sarebbe scelto tra i membri laici. Anche in questo caso, molti aspetti sono rinviati a una futura legge ordinaria. Le decisioni disciplinari dell’Alta Corte sarebbero impugnabili, per merito e legittimità, davanti alla stessa Alta Corte, composta da membri diversi da quelli che hanno partecipato alla decisione poi impugnata.

La riforma interviene anche sull’accesso dei pubblici ministeri alla Corte di cassazione. I pm non vi arriverebbero più automaticamente per progressione di carriera, ma solo attraverso una nomina per meriti insigni, dopo un lungo periodo di esercizio delle funzioni.


Le ragioni del SI

Da avvocato penalista invito a votare SI: ritengo che l’astensione non sia utile, bisogna votare. La Riforma ha rispettato il procedimento di revisione di cui all’art. 138 della Costituzione. Nessun attentato alla Carta (già modificata in passato almeno venti volte). Ribadisce all’art. 104 che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

La Costituzione è come un generale: dà ordini, non li riceve. Una legge ordinaria o un atto del governo davanti a lei sono caporali. Se una maggioranza parlamentare o il governo tentassero di andare contro ciò che c’è scritto nella Costituzione, verrebbero trattati da disertori e puniti dalla Corte Costituzionale e dal Presidente della Repubblica.

Perciò quando si dice che con la Riforma Giudici e PM finiranno sotto il Governo, si dice una cosa impossibile, non vera. Non tocca la diretta disponibilità della Polizia Giudiziaria da parte dei Magistrati e l’obbligatorietà dell’azione penale. Gli articoli 109 e 112 sono immutati. Nessuna iniziativa del Governo può scalfirli. La Riforma è contenuta negli articoli 104 e 105.

Gli altri cinque articoli (87, 102, 106, 107 e 110) contengono mere disposizioni di coordinamento. Nessun trabocchetto. Essa tutela nel massimo grado i Magistrati (Giudici e PM) e conclude un percorso cominciato col codice Vassalli del 1988 (che superò quello fascista del 1930) e proseguito con la riforma dell’art. 111 del 1999, che afferma il diritto civile di chiunque possa trovarsi coinvolto (spesso da innocente) in un processo penale: cioè di essere giudicato in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

La Riforma si coordina con questo fondamentale principio, realizzando la separazione delle carriere (e non delle sole funzioni), al fine di garantire la terzietà del Giudice, che è il vero depositario della giurisdizione (il PM è la parte del processo che vi accusa, chiede di arrestarvi, di condannarvi), da ogni possibile condizionamento, non solo esterno ma interno alla magistratura. Se Giudici e PM condividono lo stesso organo che decide le sorti delle loro carriere non ci può essere vera terzietà.

Il Giudice tenderà a vedere nel PM pur sempre un suo collega. Ecco il perché di due CSM, composti entrambi in ampia maggioranza (2/3) da Magistrati, uno per i Giudici, uno per i PM. La competenza disciplinare viene affidata all’Alta Corte, organo terzo costituito in ampia maggioranza da Magistrati, per porre fine all’attuale gestione risultata troppo domestica, con pochi provvedimenti disciplinari e per lo più lievi.

Il sorteggio dei membri del CSM e dell’Alta Corte libererà i componenti togati dall’improprio vincolo politico nei confronti delle potenti correnti interne, con chiaro condizionamento del loro operato. Anche i membri laici, comunque in minoranza, verranno sorteggiati dalla lista predisposta dal Parlamento in seduta comune. E sarà sorteggio vero, non di facciata, perché il generale Costituzione vigila attento.

Pier Luigi Meloni, avvocato


Le ragioni del NO

Il progetto di Riforma sul quale la prossima settimana i cittadini sono chiamati a esprimersi è totalmente inutile, contraddittorio e controproducente. Inutile, perché le carriere di giudici e PM sono già separate.

La normativa vigente, infatti, consente ai magistrati di cambiare percorso solo una volta nel corso della vita professionale e nei primi dieci anni di attività. Contraddittorio, perché, per esempio, separa i magistrati nel Csm per poi riunirli nell’Alta Corte disciplinare.

Controproducente, perché introduce modifiche che possono compromettere il sistema e sbilanciare l’equilibrio fra i poteri dello Stato. I due distinti Consigli superiori potrebbero esprimere orientamenti diversi andando a indebolire la funzione di garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia, oltre che il prestigio e l’autorevolezza dell’organo stesso, mentre l’Alta Corte disciplinare, estranea al Csm e in parte composta da componenti nominati dal Parlamento, rischia di essere un potenziale strumento di pressione sul magistrato e un rischio concreto per la sua indipendenza.

Il criterio del sorteggio per la nomina dei componenti dei tre organismi, d’altra parte, snatura completamente la funzione di governo autonomo affidata al Consiglio superiore. Con il sorteggio i magistrati non si amministrano da soli, ma sarebbero governati da colleghi o altri membri scelti a caso, di contro la composizione così come prevista aumenterebbe il peso dei membri laici e della politica nei procedimenti disciplinari. Preoccupa, e fa dubitare delle reali finalità perseguite con questa riforma, anche il metodo seguito per l’approvazione del testo di legge, giunto in Gazzetta Ufficiale senza un dibattito parlamentare, e il contesto politico e culturale in cui è calata la Riforma. Un clima marcatamente ostile alla magistratura che gli esponenti del Governo vedono come un intralcio all’azione dell’esecutivo. E infatti non perdono occasione per svilirne l’operato e attaccare le sentenze sgradite in quanto ritenute invasioni di campo.

Le modifiche previste dovranno attuarsi con leggi ordinarie, sul contenuto delle quali nulla è dato sapere. È però già emersa la volontà di sottrarre ai Pubblici Ministeri il controllo della Polizia Giudiziaria e di introdurre l’azione penale facoltativa, così che sarà il Pubblico Ministero, sotto l’ala della politica, a decidere quali reati perseguire e quali no.

La vera finalità della riforma Nordio non è, quindi, quella di rendere i Giudici più liberi, indipendenti e imparziali e di tutelare i cittadini, ma di intimidire la magistratura e ridurla alle dipendenze del governo di turno: di destra, di centro o di sinistra.

Ma soprattutto questa riforma non servirà al cittadino e non risolverà i problemi cronici della Giustizia: accessibilità, rapidità, uguaglianza. Al contrario l’indebolimento della funzione giurisdizionale colpirebbe proprio i cittadini, i più deboli, i meno abbienti, la parte più fragile della società. Per tutto questo è necessario votare No.

Rosaria Manconi, avvocato


 

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